Non č configurabile il reato di discarica abusiva o quello di abbandono di rifiuti in capo al proprietario di un fondo che non si sia attivato per la loro rimozione, a meno che egli fosse in concorso con l'autore del fatto.
La Corte di Cassazione (sentenza 7 novembre 2008, n. 41838) ribadisce con la presente sentenza il proprio orientamento sul punto, ricordando che in entrambi i casi si tratta di reati commissivi che non possono essere puniti qualora il comportamento del proprietario del fondo abbia invece natura omissiva.
Non esiste, infatti, nell'attuale ordinamento un obbligo di attivarsi da parte del proprietario sul cui terreno altri abbandonino rifiuti.
(Lavinia Basso)
Url : http://www.reteambiente.it/ra/normativa/news/1415_cass41838_08_news.htm
Fonte: Reteambiente
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