Nuove puntualizzazioni in materia di rifiuti dall’Unione Europea. Con la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, messa a punto da Parlamento e Consiglio europeo, Bruxelles ha fornito ulteriori chiarimenti agli stati membri, che devono così conformarsi a un sistema di gestione e riciclaggio integrato, basato su regole condivise.
La Direttiva mette in primo luogo a disposizione la definizione di rifiuto, inteso come la sostanza o l’oggetto di cui il detentore vuole disfarsi, non prevedendo una riutilizzazione diretta. Sono quindi espressamente esclusi dalla normativa comunitaria i materiali derivati da demolizioni, così come le rocce e le terre ottenute dai procedimenti di scavo.
Questa tipologia di materiali non può quindi essere classificata come rifiuto, posizione che è già costata al’Italia una condanna per la violazione della Direttiva 74/442/CE, confermata dalla sentenza C 194/2005 della Corte di Giustizia Europea. (Leggi tutto)
L’Unione Europea esclude dall’ambito di applicazione della nuova normativa sui rifiuti i terreni, comprendendo anche i suoli contaminati e gli edifici collegati permanentemente al terreno. Non sono contemplati tra i rifiuti neanche i materiali naturali escavati durante il corso delle attività di costruzione se è certo il loro riutilizzo.
Restano fuori dalla Direttiva anche i materiali di risulta derivanti da prospezione, trattamento e ammasso di risorse minerali. Così come quelli generati dallo sfruttamento delle cave o dalle attività delle industrie estrattive.
In questi casi non si parlerà di rifiuti, ma di sottoprodotti. A patto che sia certo il loro riutilizzo, che le sostanze possano essere usate direttamente, senza ulteriori trattamenti, e che siano soddisfatti tutti i requisiti per la protezione della salute e dell’ambiente.
La Direttiva comunitaria tratta anche il caso dei rifiuti che cessano di essere tali se comunemente usati per scopi specifici. In questo caso il legislatore europeo richiede l’esistenza di una domanda di mercato per questo tipo di materiali, così come il rispetto della normativa vigente e dei valori limite per la presenza di sostanze inquinanti.
Nel caso in cui l’Unione Europea non fissi linee guida a riguardo gli Stati membri possono decidere autonomamente, nel rispetto delle leggi esistenti.
Normativa sull'argomento
Direttiva CEE 19/11/2008 n. 2008/98/CE
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
(Gazzetta Europea 22/11/2008 n. L 312)
Sentenza 18/12/2007 n. C‑194/05
Corte di Giustizia europea - Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE – Nozione di “rifiuti” – Terre e rocce da scavo destinate ad essere riutilizzate
Direttiva 16/06/1975 n. 75/442/CEE
Rifiuti.
(Gazzetta Europea 25/05/1975 n. L194)
Url : http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=13399&idCat;=15
Fonte: Edilportale
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