Dopo la legge regionale sarda anche la disposizione della legge regionale della Puglia che limita lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale viene cassata. La Corte Costituzionale � con sentenza numero 10/2009 depositata in cancelleria il 23 gennaio 2009 � dichiara incostituzionale la legge regionale pugliese � legge regionale 29/2007 - nella parte in cui limita il trasporto e lo smaltimento alle sole ipotesi in cui gli impianti di smaltimento siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati pi� vicini al luogo di produzione dei rifiuti speciali (articolo 3 primo comma l.r. 29/2007). Perch� non rispetta i principi fondamentali fissati dal legislatore nazionale e perch� inciderebbe ingiustificatamente sulle posizioni dei gestori dei rifiuti.
In base alle disposizioni regionali i produttori e i trasportatori di rifiuti speciali provenienti da altre regioni dovevano dimostrare, sulla base di una precisa procedura, di non avere nessun�altra possibilit� di smaltire i rifiuti presso impianti pi� vicini al luogo di produzione. Dunque chi produceva e trasportava non aveva il divieto di entrare ma doveva provare che non c�era altro luogo prossimo e idoneo per smaltirli. Una legge varata con l�intento di una maggior tutela per il suo territorio perch� inseriva un divieto �relativo� e non assoluto (come invece quella Sarda) ossia la prova concreta dell�assenza di un impianto prossimo al luogo di produzione del rifiuto speciale dove poterlo smaltire. Un modo inoltre, per cercare di arginare (se pur in parte) l�ingente questione dei traffici illegali dei rifiuti.
Ma secondo il legislatore nazionale e nello specifico quello del 2006 (testo unico ambientale) e quello del 2008 (Dlgs 04/08 che ha apportato modifiche allo stesso testo unico) l�obbligo del rispetto del principio di autosufficienza, ossia di smaltire i rifiuti urbani nella stessa regione in cui sono stati prodotti, non vale per i rifiuti speciali pericolosi e non. Fatti salvi accordi tra Ambiti territoriali ottimali, i rifiuti urbani infatti devono essere trattati nell�Ambito territoriale ottimale (Ato) dove sono prodotti garantendo comunque il rispetto degli obiettivi gerarchici di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, riciclo, recupero di materia ed energia, smaltimento.
Quindi i rifiuti speciali possono essere trasportati e smaltiti in regioni diverse rispetto al luogo di produzione in impianti appropriati. Per i rifiuti pericolosi e speciali non � possibile infatti preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l�obiettivo della autosufficienza nello smaltimento.
Peraltro, in vista della necessit� che lo smaltimento dei rifiuti speciali sia effettuato nella maniera pi� appropriata in strutture specializzate - non presenti in maniera omogenea sul territorio nazionale � secondo la giurisprudenza in ordine logico va data priorit� al requisito della specializzazione rispetto a quello della prossimit�.
Url : http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=17666
Fonte: Greenreport
Attenzione: Per ricevere le nostre news sui rifiuti direttamente nella tua email clicca qui