Dopo la legge regionale sarda anche la disposizione della legge regionale della Puglia che limita lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale viene cassata. La Corte Costituzionale – con sentenza numero 10/2009 depositata in cancelleria il 23 gennaio 2009 – dichiara incostituzionale la legge regionale pugliese – legge regionale 29/2007 - nella parte in cui limita il trasporto e lo smaltimento alle sole ipotesi in cui gli impianti di smaltimento siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti speciali (articolo 3 primo comma l.r. 29/2007). Perché non rispetta i principi fondamentali fissati dal legislatore nazionale e perché inciderebbe ingiustificatamente sulle posizioni dei gestori dei rifiuti.
In base alle disposizioni regionali i produttori e i trasportatori di rifiuti speciali provenienti da altre regioni dovevano dimostrare, sulla base di una precisa procedura, di non avere nessun’altra possibilità di smaltire i rifiuti presso impianti più vicini al luogo di produzione. Dunque chi produceva e trasportava non aveva il divieto di entrare ma doveva provare che non c’era altro luogo prossimo e idoneo per smaltirli. Una legge varata con l’intento di una maggior tutela per il suo territorio perché inseriva un divieto “relativo” e non assoluto (come invece quella Sarda) ossia la prova concreta dell’assenza di un impianto prossimo al luogo di produzione del rifiuto speciale dove poterlo smaltire. Un modo inoltre, per cercare di arginare (se pur in parte) l’ingente questione dei traffici illegali dei rifiuti.
Ma secondo il legislatore nazionale e nello specifico quello del 2006 (testo unico ambientale) e quello del 2008 (Dlgs 04/08 che ha apportato modifiche allo stesso testo unico) l’obbligo del rispetto del principio di autosufficienza, ossia di smaltire i rifiuti urbani nella stessa regione in cui sono stati prodotti, non vale per i rifiuti speciali pericolosi e non. Fatti salvi accordi tra Ambiti territoriali ottimali, i rifiuti urbani infatti devono essere trattati nell’Ambito territoriale ottimale (Ato) dove sono prodotti garantendo comunque il rispetto degli obiettivi gerarchici di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, riciclo, recupero di materia ed energia, smaltimento.
Quindi i rifiuti speciali possono essere trasportati e smaltiti in regioni diverse rispetto al luogo di produzione in impianti appropriati. Per i rifiuti pericolosi e speciali non è possibile infatti preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l’obiettivo della autosufficienza nello smaltimento.
Peraltro, in vista della necessità che lo smaltimento dei rifiuti speciali sia effettuato nella maniera più appropriata in strutture specializzate - non presenti in maniera omogenea sul territorio nazionale – secondo la giurisprudenza in ordine logico va data priorità al requisito della specializzazione rispetto a quello della prossimità.
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Fonte: Greenreport
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