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Legge per il settore agricolo: le vinacce sono sottoprodotti solo a determinate condizioni


08 January 2009

Le vinacce, vergini o esauste, le bucce, i vinaccioli e i raspi derivanti dal processo di vinificazione e distillazione, quando sono utilizzate come combustibili nel medesimo ciclo produttivo e quando subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico � compreso il lavaggio con acqua o l�essicazione - sono sottoprodotti. Stavolta a dirlo non � una sentenza della Corte di Cassazione o del Tribunale amministrativo, ma lo stesso legislatore che con la legge del 30 dicembre 2008 - di conversione del decreto legge relativo alle misure urgenti nel settore agricolo (in vigore gi� dal 31 dicembre del 2008) - inserisce una nuova disposizione sulle vinacce e i biogas derivanti dai processi di distillazione. Sottopone esplicitamente tali materiali alla disciplina dei rifiuti prevista dalla parte quarta del testo unico ambientale (fra l�altro sottoposto all�ennesima revisione), le identifica come sottoprodotti e non come rifiuti se rispondenti a determinate caratteristiche.

Le vinacce esauste sono espressamente previste dalla normativa tra i rifiuti non pericolosi e derivati dall�industria agroalimentare. Il decreto del 5 febbraio del 1998 disciplina le norme tecniche per l�utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia. Mentre la normativa che regola le immissioni in atmosfera degli impianti a biomassa richiama in via generale gli scarti vegetali ma solo quelli prodotti dalla lavorazione esclusivamente meccanica e non fa alcun cenno alle vinacce. Ma con la disposizione introdotta dalla legge di conversione si fa un po� pi� di chiarezza sulla classificazione di tali materiali.

Dunque affinch� siano esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti tali biomasse devono essere sottoposte esclusivamente a trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l�essiccazione.
E lo stesso regime si applica anche al biogas derivante dalla depurazione delle burlande.

C�� da dire per� che in giurisprudenza esiste il consolidato principio per cui spetta al soggetto che voglia agire il regime pi� favorevole � rispetto a quello dei rifiuti � fornire la prova rigorosa della destinazione effettiva, oggettiva e completa dell�impiego produttivo di tali sottoprodotti. Bisogner� dimostrare che le vinacce, le bucce, i vinaccioli e i raspi derivate dal processo di vinificazione e distillazione sono utilizzate come combustibili nel medesimo ciclo produttivo e che hanno subito esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico (compreso il lavaggio con acqua o l�essicazione).

Leggi anche
Reteambiente - Dl 171/2008, le vinacce sono sottoprodotti

Url : http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=17375
Fonte: Greenreport

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