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L´Ue: la gassificazione dei rifiuti non è incenerimento


11 December 2008

Un impianto di gassificazione in cui si ottiene gas dai rifiuti attraverso un processo di pirolisi deve essere considerato un impianto di incenerimento anche se non ha una vera e propria linea di incenerimento? E il prodotto gassoso è un rifiuto? Di conseguenza la centrale che utilizza tale gas in aggiunta a combustibile fossile rientra nella disciplina sull’incenerimento?

Queste le domande della Corte finlandese (Korkein hallinto-oikeus) alle quali la Corte di giustizia europea ha risposto con sentenza di alcuni giorni fa: l’impianto di gassificazione è un impianto di coincenerimento e la centrale elettrica che utilizza il gas come combustibile aggiuntivo in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza, non rientra nella sfera di applicazione della direttiva sull’incenerimento. Perché è sulla base della funzione principale dell’impianto che si può definirlo come inceneritore o coinceneritore. E perché la nozione di “rifiuto” - contenuta all’art. 3, punto 1, della direttiva sull’incenerimento dei rifiuti (che rimanda alla disciplina sui rifiuti che è stata da poco modificata) - non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.

E’ la direttiva sull’incenerimento (la numero 76 del 2000) che fornisce le definizione di “impianto di incenerimento” e di quello di “coincenerimento”. Ed è la nuova direttiva sui rifiuti (la numero 98 del 2008) che definisce la gerarchia della gestione dei rifiuti preferendo il recupero di energia al mero incenerimento - forma di smaltimento e operazione residuale della gestione – (anche se la nuova disciplina sui rifiuti mantiene la possibilità di smaltire i rifiuti attraverso l’incenerimento senza recupero energetico).

E’ pacifico che gli impianti di incenerimento e gli impianti di coincenerimento siano soggetti a regole differenti per quanto riguarda le condizioni di esercizio e i valori limite di emissione loro applicabili. Ma comunque sia, la differenza fondamentale fra i due tipi di impianti (secondo il disposto comunitario) sta nel fatto che un impianto di coincenerimeto ha come funzione principale quella di produrre energia o materiali a partire dai rifiuti ossia utilizzarli come combustibile “normale o accessorio” oppure sottoporli a un “trattamento termico a fini di smaltimento”. Un impianto di incenerimento invece non assolve necessariamente a questa funzione perché pur essendo destinato al trattamento termico dei rifiuti non è detto che recuperi il calore prodotto dalla combustione. Dunque l’elemento di discrimine fondamentale fra le due figure è proprio il recupero di calore e la produzione di energia.

Dalla sua la nuova direttiva sui rifiuti specifica quando gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani possono essere compresi nelle operazioni di recupero: “solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a: 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1 gennaio 2009; 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008” indicando come deve essere calcolata l’efficienza energetica.

Url : http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=17012
Fonte: Greenreport

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