Con la risoluzione 454/E del 1 dicembre 2008 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti speciali in materiale plastico provenienti da industrie, consorzi, riciclatori obbligatori, Onlus e organismi di volontariato e per le prestazioni di servizi connesse alla gestione dei predetti rifiuti si applica l'aliquota IVA del 20 per cento.
L'aliquota agevolata del 10%, è infatti prevista soltanto per tutte quelle operazioni, che riguardano la gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di:
rifiuti urbani, di cui all'articolo 184, c.2 del Dlgs 152/2006, derivanti dalla cosiddetta raccolta differenziata (raccolta che avviene ad opera del comune o di altra società operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in luoghi prestabiliti mediante le apposite campane nelle quali vengono raccolti materiali come vetro, carta, alluminio ecc.);
rifiuti speciali di cui all'articolo 184, c.3 lettera g) del Dlgs 152/2006, ovvero i "rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi". Poiché il materiale plastico di scarto oggetto dell'istanza di interpello pur essendo qualificato come "rifiuto speciale" non rientra tra i rifiuti speciali di cui alla lettera g) del comma 3, non beneficia dell'agevolazione IVA al 10% prevista dal n. 127 – sexiesdecies della tabell A, Parte III, allegata al DPR 633/1972.
Per quanto riguarda la possibilità di applicare al trasferimento del materiale in oggetto il regime del "reverse charge", concetto esplicitato dall'art. 17, c. 6, D.P.R. 633/ 1972, grazie al quale l'Iva a debito non è materialmente versata dal cessionario o committente, ma viene assolta in modo "virtuale", in fase di contabilizzazione e, se non vi sono limiti di detraibilità, l'imposta dovuta viene completamente neutralizzata dall'Iva a credito, l'Agenzia chiarisce che tale regime è applicabile solo nel caso in cui l'operazione di cessione del materiale plastico di scarto sia qualificabile come rottame ossia bene che in assoluto non è utilizzabile rispetto all'originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione.
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Fonte: ilsole24ore
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