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Inerti, il Tar specifica i parametri per il conferimento in discarica


04 December 2008

A impedire il conferimento in discarica degli inerti non è la semplice presenza di sostanze contaminanti, ma il superamento delle soglie indicate dalla legge.
Lo ribadisce il Tribunale amministrativo del Veneto che fra l’altro sottolinea come anche i fanghi della lavorazione possono essere portati in discarica se hanno tutte le caratteristiche degli inerti.

La vicenda ha inizio quando il Comune di Villafranca di Verona si oppone al progetto approvato dalla provincia di una discarica di rifiuti inerti derivanti da lavorazione delle marmoresine perché secondo l’Ente tra i rifiuti della lavorazione del marmo vi sono prodotti chimici potenzialmente dannosi per la salute come lo stirene, o tossici e nocivi come il Toc o il Btex; perché i rifiuti subiscono una trasformazione in inerti solo a seguito dell’impiego di un postcombustore catalitico (che opererebbe un trattamento termico dei fanghi da conferire) e perché i fanghi non possono essere trattati come inerti in quanto non sono rifiuti allo stato solido.

Gli inerti sono classificati (dal legislatore italiano nel Dlgs 36/2003) come rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. Che non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni chimiche o fisiche, non sono biodegradabili e in caso di contatto con altre materie non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. E tali rifiuti - sempre secondo il legislatore (Dm 3 agosto 2005) - possono essere smaltiti in discarica quando a seguito della caratterizzazione rispondono a determinati requisiti di ammissibilità. Ossia siano stati sottoposti al test di cessione e abbiano presentato un eulato (liquido ottenuto in laboratorio a seguito di metodiche analitiche) conforme alle concentrazioni consentite e abbiano confermato di non contenere contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelli previsti sempre per legge.

Orbene, nel caso all’esame risulta che la caratterizzazione del rifiuto ha accertato il rispetto di tali caratteristiche e valori; “pertanto, in presenza di inquinanti sotto le soglie normativamente predeterminate - secondo il Tar - non è impedito il conferimento in una discarica per inerti”.

E’ bene ricordare che la legge finanziaria 2008 ha spostato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine ultimo per poter conferire in discarica determinate tipologie di rifiuti (a esclusione dei rifiuti con matrice cementizia contenente amianto): per ben quattro volte l’applicazione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica previsti dal Dm 3 agosto 2005 è stata rimandata. Ma la Corte di cassazione con sentenza di settembre ha ricordato che la proroga riguarda solo le condizioni e i limiti di accettabilità (previsti dalla delibera del 1984) in discarica e non la caratterizzazione di base ai fini della classificazione dei rifiuti in pericolosi o non, perché il regime sulle discariche è vigente e come tale va applicato.

Beneficiano di tale proroga le discariche esistenti ossia quelle autorizzate alla data del 27 marzo 2003 e le discariche nuove ossia quelle autorizzate dopo la data.

In pratica l’Italia applicava e applica alle discariche nuove, il trattamento, più favorevole, previsto per le discariche già esistenti, al contrario di quanto indicato dalla direttiva europea che aveva ed ha l’obiettivo di ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente delle discariche oltre a limitare il più possibile il conferimento in discarica (l’ultimo step della gerarchia dei rifiuti).

Fra l’altro, l’Italia è stata condannata dalla Comunità europea per non aver correttamente recepito la direttiva sulle discariche. Il Bel paese infatti ha recepito in ritardo la normativa europea (non raggiungendo gli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica) e non aveva previsto un regime transitorio per le discariche per i rifiuti pericolosi preesistenti.

Infatti alcune discariche che avrebbero dovuto essere assoggettate allo stesso regime previsto per le nuove, sono state invece assoggettate al regime meno restrittivo previsto per le discariche preesistenti. E solo per le discariche nuove di rifiuti pericolosi il legislatore italiano ha stabilito disposizioni transitorie (non valide per quelle preesistenti). La discarica secondo la gerarchia della corretta gestione dei rifiuti è (in teoria) l’ultima operazione dopo la riduzione il recupero come materia e il recupero come energia del rifiuto, ma in Italia finisce in discarica la maggior parte dei rifiuti prodotti. E anche perché nel nostro paese mancano gli “altri impianti” necessari per completare la gestione dei rifiuti (intesa come raccolta, trasporto, recupero e smaltimento).

di Eleonora Santucci

Url : http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=16902
Fonte: Greenreport

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