La nuova disciplina europea sui rifiuti � pronta ora dobbiamo aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea. La direttiva � stata approvata definitivamente dalla commissione il 20 ottobre 2008 dopo l�approvazione in seconda lettura del 17 giugno del Parlamento europeo.
Andr� a sostituire la direttiva 2006/12/Ce relativa ai rifiuti, la direttiva 91/689/Cee relativa ai rifiuti pericolosi e la direttiva 75/439/Cee concernente l�eliminazione degli oli usati. E dovr� essere recepita dagli Stati membri entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.
Nonostante una maggiore chiarezza nelle definizione delle nozioni di sottoprodotti e materie prime secondarie e la conferma della gerarchia per la quale il recupero di materia � prioritario al recupero energetico, resta invariato, rispetto alla direttiva del 2006, il recupero di energia indicato come prima operazione di recupero - R1 dell�allegato II � e l�incenerimento a terra come forma di smaltimento (D 10 allegato I) � operazione residuale della gerarchia dei rifiuti.
Il legislatore europeo interviene a breve distanza di tempo dall�emanazione dell�ultima direttiva del 2006 con un provvedimento articolato: ritenendo necessaria una completa revisione della disciplina in ambito di rifiuti e cercando di sciogliere quei nodi interpretativi da tempo irrisolti.
In primis la necessit� di chiarire la distinzione fra ci� che � rifiuto e ci� che non lo � (e che quindi esce dalla disciplina dei rifiuti) nonch� � sempre nella stessa ottica - di stabilire una chiara e definita distinzione fra le operazioni di recupero e di smaltimento. Stabilisce chiaramente un ordine di priorit� tra le diverse forme di recupero inserendo al primo posto il riutilizzo, al secondo il riciclaggio e infine il recupero di altro tipo, e sopratutto distingue nettamente, appunto, il recupero di materia da quello di energia, subordinando quest�ultimo al primo. Tuttavia prevede ancora l�incenerimento a terra come operazione di smaltimento anche se specifica quando gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani possono essere compresi nelle operazioni di recupero ( �solo se la loro efficienza energetica � uguale o superiore a : 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformit� della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1 gennaio 2009; 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008� indicando come deve essere calcolata l�efficienza energetica). In pratica rimane la possibilit� di smaltire i rifiuti anche attraverso l�incenerimento senza recupero energetico.
L�intervento legislativo oltre che cercare di precisare i concetti basilari per l�applicazione della disciplina si pone anche l�obiettivo di rafforzare le misure da adottare per la prevenzione della produzione dei rifiuti (anche se a differenza della precedente stesura del testo della direttiva prevede i �programmi di prevenzione� e non pi� i �piani di prevenzione� che gli Stati membri dovevano attuare entro 18 mesi dall�entrata in vigore della stessa).
Introduce quindi un approccio che tenga conto dell�intero ciclo di vita dei prodotti e materiali e non soltanto nella fase in cui diventano rifiuti.
Il legislatore europeo introduce infatti l�analisi del ciclo di vita del rifiuto ma solo per i flussi di rifiuti specifici e in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione.
L�approccio basato sul ciclo di vita offre la possibilit� agli Stati membri di discostarsi dalla gerarchia quando la valutazione del ciclo di vita e anche dei costi/benefici indichino chiaramente che un�operazione di trattamento alternativo dia risultati migliori per uno specifico flusso di rifiuti (il problema � che mancano i parametri per affermare che un trattamento sia migliore rispetto a un altro).
Il legislatore europeo concentra anche l�attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti per rafforzare il loro valore economico e favorisce il recupero dei rifiuti e l�utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali.
Perch� � cos� come si legge nelle considerazioni della stessa direttiva - l�obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere quella �di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e per l�ambiente�. Per tutto questo la direttiva stabilisce misure per prevenire o ridurre �gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti� e per ridurre �gli impatti complessivi dell�uso delle risorse� (articolo 1).
Ma spetter� agli Stati membri adottare tali misure e raggiungere gli obiettivi predisposti dall�Ue.
In Italia il testo unico ambientale � quello che nella parte quarta prevede la disciplina sui rifiuti � � sottoposto di nuovo a revisione dal Governo.
Quindi, come sempre, non resta che aspettare una evoluzione infinita. Nel frattempo, fra tutte le norme in vigore ( europee e regionali), � il 152 bis approvato a febbraio 2008, che � vigente e cogente. Salvo la marea di decreti non emanati.
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Fonte: Greenreport
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