LIVORNO. Dalla Corte di giustizia europea arriva un�altra condanna per l�Italia e di nuovo per mancata attuazione della disciplina in materia di rifiuti. Stavolta perch� il Bel paese ha sottratto a priori i rottami destinati ad attivit� siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualit� elevata (Cdr-Q) dall�ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti, sottrazione presente nel decreto 152 (Matteoli), ma ora abrogata.
L�Italia per� � venuta meno agli obblighi derivanti alla direttiva nonostante l�abrogazione delle disposizioni perch� � intervenuta soltanto dopo la scadenza dei termini fissati nel parere motivato e nel parere motivato complementare, e persino dopo la presentazione del ricorso.
La Corte ritiene che i rottami ferrosi non siano a priori n� materie prime secondarie n� sottoprodotti. Perch� sono semplici residui di produzione e di consumo che rimangono tali fino alla conclusione del processo di recupero completo, che termina con la loro trasformazione in prodotti siderurgici e metallurgici. Dunque l�esclusione a priori ha l�effetto di rendere inapplicabile a tali materiali, in particolare alla loro gestione, al loro deposito e al loro trasporto, la normativa comunitaria sulla tutela dell�ambiente.
Per quanto riguarda invece il Cdr-Q la Corte sostiene che non sia un sottoprodotto e che l�operazione di trattamento dei rifiuti solidi urbani volta ad ottenere il combustibile implica soltanto una mera selezione e mescolanza di rifiuti e dunque non � un processo di fabbricazione di un prodotto. E neanche costituisce il risultato di un recupero completo di rifiuti: un�operazione di recupero pu� dirsi completa soltanto se ha l�effetto di conferire al materiale in questione le medesime propriet� e caratteristiche di una materia prima e di renderlo utilizzabile nelle stesse condizioni di precauzione rispetto all�ambiente (cosa che il Cdr-Q non ha).
Con la nuova disciplina dei rifiuti il legislatore europeo ha introdotto nel panorama comunitario una nuova nozione di sottoprodotto e per la prima volta di materia prima seconda al fine di precisare cosa � rifiuto e cosa non lo � (anche se la definizione di rifiuto rimane la stessa rispetto alla direttiva precedente).
Il legislatore italiano invece ha riformulato la definizione di sottoprodotto con il Dlgs 04/08.
Ma comunque sia, rimane il fatto che le condizioni necessarie affinch� una sostanza possa essere considerata sottoprodotto in Europa e in Italia ma anche materia prima seconda, dovranno essere dimostrate dal produttore per superare la presunzione giuridica di rifiuto (che � norma di stretta interpretazione).
di Eleonora Santucci
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Fonte: Greenreport
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