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Tassa raccolta rifiuti: illegittimo il pagamento dell'IVA


11 January 2009

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’IVA del 10%, normalmente addebitata sulle bollette degli utenti, è illegittima. La Corte di Cassazione, allineandosi con l’orientamento comunitario, ha stabilito che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e smaltimento rifiuti, è una tassa e non una tariffa. Se fosse una tariffa, l’IVA sarebbe applicabile, ma essendo una tassa non è legittimo.

Potrà dunque essere richiesto il rimborso del 10% dell’IVA conteggiata illecitamente ed il Comune e/o le Società appaltatrici che per esso gestiscono il servizio, dovranno rimborsare l’importo dell’IVA pagata e tale rimborso, può essere richiesto per un massimo di 10 anni e per ogni anno di IVA ingiustamente pagata. Mondoconsumatori Piemonte è a disposizione, per i suoi Associati, a fornire la consulenza al proposito e presentare gratuitamente, tramite i suoi legali, ricorso legale per quanto sopra. (Mondoconsumatori Piemonte – 0131 254698 - email: [email protected]).

Anche per quanto riguarda il 'Canone di Depurazione' sulle bollette acqua, non è dovuto, allorchè vi sia la carenza funzionale o la totale assenza del relativo impianto, questo stabilito con sentenza n° 335/2008, dalla Corte Costituzionale, ritenendo illegittimità costituzionale l’art. 14 comma 1 L. N. 36/1994 della legge Galli. E’ dunque possibile ricorrere all’autorità giudiziaria e richiedere l’integrale restituzione della tariffa versata, per un periodo di contribuzione pari a 10 anni, oltre il quale vi è la prescrizione del diritto.

Url : http://www.targatocn.it/it/internal.php?news_code=59542&cat;_code=10
Fonte: targatocn.it

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