I Comuni non devono iscriversi all�Albo dei gestori ambientali per la gestione diretta dei propri centri di raccolta dei rifiuti urbani, perch� non sono compresi tra i soggetti obbligati per legge all�adempimento. Lo sostiene il Comitato nazionale dei gestori ambientali che - alla luce della nuova disciplina dei centri di raccolta uno dei pochi decreti attuativi emanati del testo unico ambientale - con circolare del 28 ottobre 2008 risponde alle richieste di alcuni Comuni. E� il decreto ministeriale dell�8 aprile 2008 che detta i requisiti tecnici gestionali del centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (chiamati anche stazioni ecologiche) ossia di quelle aree strutturate, sorvegliate e gestite dove i cittadini possono conferire in sicurezza i rifiuti urbani in particolare quelli ingombranti, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e quelli pericolosi.
Il decreto dunque detta una disciplina univoca e valida su tutto il territorio nazionale per le stazioni ecologiche stabilendo anche le autorizzazioni e le iscrizioni necessarie per la loro costituzione. Stabilisce cio� che il soggetto che gestisce il centro di raccolta debba essere iscritto all�albo nazionale gestori ambientali (articolo 212 del testo unico ambientale cos� come modificato dal Dlgs 04/08) nella categoria 1 � Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani�.
La gestione delle stazioni ecologiche pu� essere svolta non solo direttamente dal Comune, ma anche da un ente terzo gestore a cui il comune affida il servizio. E se il comitato ritiene che il Comune diretto gestore della stazione ecologica � escluso dall�obbligo di iscrizione significa che non lo � il gestore terzo. Quindi in un certo senso il comitato con la sua pronuncia non fa altro che puntualizzare ed esonerare dall�obbligo dell�iscrizione solo il Comune e non il gestore.
Il fatto stesso che il Comitato su stimolo di alcuni enti comunali abbia dovuto specificare questa distinzione sembra riportare al solito problema oramai comune nella realt� italiana: il linguaggio utilizzato dalla normativa spesso � vago, non puntuale e non diretto, tanto che richiede ulteriori interventi interpretativi di ulteriori organi. Il che comporta nella peggiore delle ipotesi l�inapplicazione della disciplina, nella migliore una dilatazione dei tempi nella sua applicazione.
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Fonte: greenreport
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