Per la gestione di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti di titolarit� di terzi gestori nessuno pu� iscriversi alla categoria 6 dell�Albo gestori ambientali perch� il decreto che dovrebbe fissare le modalit� e gli importi della garanzia finanziaria richiesta ai fini dell�iscrizione non � stato ancora emanato. Le precedenti autorizzazioni concesse quando ancora la normativa non preveda la fidejussione all�albo sono scadute e non possono essere rinnovate. D�ora in avanti le sezioni regionali e provinciali dell�Albo non accetteranno le domande di iscrizione nella categoria 6, n� proseguiranno o completeranno le istruttorie in corso e daranno comunicazione delle presenti disposizioni, nel tempo pi� breve possibile, alle imprese che hanno fatto domanda.
A stabilirlo � il Comitato nazionale dell�Albo nazionale gestori ambientali che con circolare del 13 gennaio 2009 abroga la circolare del 2000 elaborata al fine di evitare le distorsioni del mercato a causa della disparit� di trattamento fra le imprese del settore.
A partire dal 1998 � con il Dm 406/1998 � le condizioni per l�iscrizione alla categoria relativa alla gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarit� di terzi cambiano rispetto alla disciplina di otto anni prima (Dm 324/1991): prima l�iscrizione avveniva senza fidejussione, adesso l�iscrizione � assoggettata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria.
Anche per il legislatore del 1998 � cos� come quello del 2006 e del 2008 (quello Testo unico ambientale e delle relative revisioni) - doveva essere il ministero a fissare le modalit� e gli importi della garanzia finanziaria. I decreti non sono mai arrivati. E allora come adesso risultava e risulta impossibile una nuova iscrizione.
E pensare che invece un testo unico nasce con l�intenzione di ordinare e chiarire la normativa ambientale al fine della sua applicazione. Anche le modifiche del Dlgs 4/08 sono state apportate per il medesimo motivo cos� come quelle che avverranno nel futuro. Obiettivo (almeno per ora) che sembra essere disatteso, perch� le operazioni passate hanno creato ancora pi� confusione. E inoltre i continui rimandi a futuri atti ministeriali rendono addirittura impossibile l�iscrizione all�albo.
Come dicevamo il Dm 406/1998 contiene una normativa transitoria secondo cui le iscrizioni effettuate senza fideiussione rimanevano valide ed efficaci fino alla naturale scadenza. La cosa per� rendeva non paritaria la condizione fra le imprese perch� le imprese gi� iscritte erano gratificate da una rendita di posizione, mentre quelle che non potevano ottenere le iscrizioni erano ingiustamente escluse dall�attivit� oggetto del trattamento.
Quindi per porre rimedio, per risolvere i problemi di disparit� di trattamento e di distorsioni del mercato il Comitato nazionale dell�Albo gestori ambientali decise � con circolare del 2000 � di consentire alle imprese interessate di proporre comunque domanda di iscrizione e di consentire alle Sezioni regionali e provinciali di espletare la relativa istruttoria fino alla conclusione positiva o negativa senza procedere all�iscrizione.
Ora per, le condizioni di disparit� di trattamento sono venute meno perch� le iscrizioni senza fidejussione (ai sensi della disciplina del 1991) sono scadute e non sono suscettibile di essere rinnovate.
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Fonte: Greenreport
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