Per la gestione di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti di titolarità di terzi gestori nessuno può iscriversi alla categoria 6 dell’Albo gestori ambientali perché il decreto che dovrebbe fissare le modalità e gli importi della garanzia finanziaria richiesta ai fini dell’iscrizione non è stato ancora emanato. Le precedenti autorizzazioni concesse quando ancora la normativa non preveda la fidejussione all’albo sono scadute e non possono essere rinnovate. D’ora in avanti le sezioni regionali e provinciali dell´Albo non accetteranno le domande di iscrizione nella categoria 6, né proseguiranno o completeranno le istruttorie in corso e daranno comunicazione delle presenti disposizioni, nel tempo più breve possibile, alle imprese che hanno fatto domanda.
A stabilirlo è il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali che con circolare del 13 gennaio 2009 abroga la circolare del 2000 elaborata al fine di evitare le distorsioni del mercato a causa della disparità di trattamento fra le imprese del settore.
A partire dal 1998 – con il Dm 406/1998 – le condizioni per l’iscrizione alla categoria relativa alla gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi cambiano rispetto alla disciplina di otto anni prima (Dm 324/1991): prima l’iscrizione avveniva senza fidejussione, adesso l’iscrizione è assoggettata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria.
Anche per il legislatore del 1998 – così come quello del 2006 e del 2008 (quello Testo unico ambientale e delle relative revisioni) - doveva essere il ministero a fissare le modalità e gli importi della garanzia finanziaria. I decreti non sono mai arrivati. E allora come adesso risultava e risulta impossibile una nuova iscrizione.
E pensare che invece un testo unico nasce con l’intenzione di ordinare e chiarire la normativa ambientale al fine della sua applicazione. Anche le modifiche del Dlgs 4/08 sono state apportate per il medesimo motivo così come quelle che avverranno nel futuro. Obiettivo (almeno per ora) che sembra essere disatteso, perché le operazioni passate hanno creato ancora più confusione. E inoltre i continui rimandi a futuri atti ministeriali rendono addirittura impossibile l’iscrizione all’albo.
Come dicevamo il Dm 406/1998 contiene una normativa transitoria secondo cui le iscrizioni effettuate senza fideiussione rimanevano valide ed efficaci fino alla naturale scadenza. La cosa però rendeva non paritaria la condizione fra le imprese perché le imprese già iscritte erano gratificate da una rendita di posizione, mentre quelle che non potevano ottenere le iscrizioni erano ingiustamente escluse dall’attività oggetto del trattamento.
Quindi per porre rimedio, per risolvere i problemi di disparità di trattamento e di distorsioni del mercato il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali decise – con circolare del 2000 – di consentire alle imprese interessate di proporre comunque domanda di iscrizione e di consentire alle Sezioni regionali e provinciali di espletare la relativa istruttoria fino alla conclusione positiva o negativa senza procedere all’iscrizione.
Ora per, le condizioni di disparità di trattamento sono venute meno perché le iscrizioni senza fidejussione (ai sensi della disciplina del 1991) sono scadute e non sono suscettibile di essere rinnovate.
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Fonte: Greenreport
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