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Cartucce toner et similia: quando la semplificazione è inapplicabile


19 November 2008

Il Dm 22 ottobre 2008, facendo leva sull’articolo 195, comma 2, lett. s-bis), Dlgs 152/2006, introduce non banali semplificazioni per: cartucce toner, stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi.

Nel dettaglio si osserva che le semplificazioni amministrative sono applicate a condizione che tali cartucce toner, stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi:

• siano destinati al recupero e
• siano conferiti “direttamente” dagli utenti finali dei beni che originano rifiuti a impianti autorizzati alle operazioni R2, R3, R4, R5, R6 e R9, allegato C, Dlgs 152/2006, Parte quarta.

Le semplificazioni vanno distinte in ragione della categoria di appartenenza dell’“utente”, poiché il privato cittadino, se trasporta i propri rifiuti, non è mai soggetto né a formulario né ad autorizzazioni.

Quindi, il nuovo Dm, per quanto riguarda il conferimento, è decisamente riferito a soggetti che si configurano come categorie professionali e che, come tali, in sede di trasporto sono (quasi) sempre soggetti all’obbligo del formulario.

Produttori e assenza di formulario
Il formulario è “validamente” sostituito dal documento di trasporto di cui al Dpr 472/1996 a condizione che la consegna sia fatta direttamente presso il luogo ove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.
Questo significa che, se l’utente (professionale) vuole trasportare in proprio la cartuccia senza formulario, tale cartuccia non potrà essere tenuta in giacenza presso l’utente medesimo tramite il deposito temporaneo ma dovrà essere trasportata “direttamente” con il documento di trasporto presso l’impianto ove si effettua il recupero (e non presso il negozio che raccoglie i toner esausti). Per giunta tra le operazioni di recupero non è prevista neanche la messa in riserva (R13); quindi, se si vuole fruire dell’esenzione dal formulario è assolutamente necessario andare presso gli impianti. Come dire: cogli l’attimo.

La relativa raccolta dovrà essere fatta in imballi di tipo “eco-box” non pallettizzati muniti di coperchio e sigillo e idonei a impedire la dispersione dei liquidi e delle polveri con dimensioni massime pari a 35 x 35 x 70 cm e con un peso complessivo (imballaggio + imballato) non superiore a 30 kg.

Nulla, però, si dice in ordine alla esenzione dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006; pertanto, l’obbligo di iscrizione al cd. “Albo light” continua a sussistere per coloro i quali trasportano da soli i propri rifiuti (pericolosi con il limite di 30 kg/litri giorno e non pericolosi a prescindere dal limite quantitativo) presso gli impianti di recupero.

Parimenti nulla si dice in ordine all’esclusione dal registro e dal Mud che dovranno continuare a essere compilati e inviati (laddove il produttore rientri tra i soggetti obbligati a tali adempimenti).

Corrieri e vettori ordinari di consegna

Cartucce non pericolose (Cer 080318): a costoro incombe l’obbligo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali secondo la procedura “light” (articolo 212, comma 8).

Infatti, l’articolo 1, comma 4, del nuovo Dm lo prevede nei confronti di chi trasporta i rifiuti di cui trattasi prodotti da terzi (es. corrieri e vettori ordinari di consegna; si pensi alle Poste) “per i quali il trasporto di rifiuti non costituisce l’attività principale dell’impresa”. Costoro, infatti, dovranno iscriversi all’Albo, usando la cd. procedura “light” ex articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006, in omaggio alla delibera Albo 3 marzo 2008, purché non vengano superati i 30 kg. al giorno.

Cartucce pericolose (Cer 080317): anche nel caso in cui tali soggetti (corrieri e vettori ordinari) trasportino le varie cartucce intese come rifiuti pericolosi (080317), saranno obbligati ad iscriversi all’Albo, usando la cd. procedura “light” ex articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006, in omaggio alla delibera Albo 3 marzo 2008, sempreché non venga superata la soglia di 30 kg. al giorno

Iscrizione all’Albo e quantità
In caso di superamento della quantità 30 kg. al giorno (sia per le cartucce non pericolose sia per quelle pericolose) il decreto tace, inducendo la (errata) conclusione che l’iscrizione all’Albo non debba essere eseguita. Il che non è esatto: infatti, in tal caso, i corrieri e i vettori ordinari di consegna dovranno iscriversi all’Albo secondo le consuete procedure di cui all’articolo 212.

L’errore viene indotto dal fatto che il Dm 22 ottobre 2008 in esame pone sempre l’accento sulla locuzione “per i quali il trasporto di rifiuti non costituisce l’attività principale dell’impresa”, quasi a voler motivare la carenza dell’obbligo autorizzatorio in capo a chi fa dell’altro e ogni tanto si trova a trasportare rifiuti prodotti da terzi.

In tal modo, il decreto dimentica che con la sentenza 9 giugno 2005 (C-270/03) la Corte di Giustizia Ue (condannando l’Italia) ha stabilito che “la previsione che il trasporto sia effettuato ‘a titolo professionale’ significa che l’attività di trasporto di rifiuti, sebbene l’art. 12 non disponga che essa deve costituire l’attività esclusiva, e neppure principale, delle imprese di cui trattasi, deve rappresentare un’attività ordinaria e regolare di tali imprese.” (punto 28).

Non solo, la Corte prosegue stabilendo che “l’art. 12 della direttiva assoggetta a un obbligo d’iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell’ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da loro stessi. Non risulta, peraltro, da alcuna disposizione della direttiva che tale obbligo ammetta deroghe fondate sulla natura o sulla quantità dei rifiuti.” (punto 29).

È dunque evidente, che tali corrieri e vettori ordinari laddove trasportino le varie cartucce (intese come non pericolose o pericolose) in quantitativi superiori a 30 kg./giorno devono risultare iscritti all’Albo gestori secondo la procedura generale dell’Albo medesimo.

Il difetto di iscrizione integra gli estremi del reato di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 (gestione non autorizzata di rifiuti).

Impossibile applicazione del regime agevolato
L’obbligo di iscrizione all’Albo secondo le procedure generali (e non quella “light”), però, sarà la realtà (a meno che i vettori non incardinino un sistema di monitoraggio su scala nazionale e in tempo reale).
Infatti, in difetto di tale procedura di controllo:
• come può un corriere o vettore nazionale (o locale) dimostrare che in un giorno trasporta solo 30 kg. di cartucce (pericolose o non), con prese che vanno dalla Val d’Aosta alla Sicilia?
• il quantitativo consentito per l’accesso alla procedura “light” verrebbe ovviamente superato in pochi minuti su scala nazionale e in poche ore su scala locale.

Si pensi, ad esempio, a Poste italiane: potrà monitorare che in tutti i suoi uffici gli utenti non consegnino più di 30 kg. complessivi al giorno di cartucce pericolose? Ovviamente no.

Pertanto, per rispettare il decreto e voler accedere alla procedura “light” dell’Albo, è necessario che il vettore istituisca un sistema di monitoraggio che garantisca istantaneamente la cessazione dell’accettazione; diversamente, se vuole continuare a fungere da vettore di tali cartucce, è necessario che si iscriva in forma ordinaria all’Albo gestori.

Certo, resta da chiedersi come il vettore sappia che in un determinato pacco vi sia una cartuccia, poiché egli riceve tale pacco già imballato e, della dichiarazione circa il relativo contenuto, si assume la responsabilità il dichiarante. Il dichiarante potrebbe dichiarare libri o i più generici e omnicomprensivi “documenti”, senza che il vettore sappia nulla.

Di altre amenità
Un’agevolazione, dunque, più formale che reale. Ovviamente, il corriere e il vettore nazionale devono tenere il registro e inviare il Mud per i trasporti intrapresi, poiché niente legittima a una condotta contraria. Non solo, costoro sono obbligati anche al formulario poiché:
• se il mittente è un privato (che, come tale non è mai soggetto al formulario), l’esenzione di cui all’articolo 193, comma 4, non opera per il vettore o il corriere poiché costoro non sono il “soggetto che gestisce il servizio pubblico”;

• se il mittente è un soggetto professionale, la cartuccia è un rifiuto prodotto da terzi e l’esenzione dal formulario non è contemplata dal Dlgs 152/2006. Il fatto che il vettore o il corriere sono soggetti per i “quali il trasporto di rifiuti non costituisce l’attività principale dell’impresa” non è rilevante a seguito della condanna inflitta all’Italia ad opera della citata sentenza Corte di Giustizia Ue 9 giugno 2005 (C-270/03).

L’esclusione dal formulario per l’utente professionale produttore del rifiuto, opera solo se costoro consegnano direttamente ai centri di recupero la cartuccia, senza procedere al deposito temporaneo, come visto più sopra, ex articolo 1, comma 2, Dm 22 ottobre 2008 in esame.

Da ultimo, che dire di un Dm che confonde il Cer con l’Elenco europeo dei rifiuti e che dimentica una sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea proprio diretta contro l’Italia? Si chiama “acquis” comunitario ma, forse, è un termine troppo difficile.

Paola Ficco è giurista ambientale; docente universitario; Responsabile attività normativa Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

Url : http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=16643
Fonte: Greenreport

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