Il Dm 22 ottobre 2008, facendo leva sull�articolo 195, comma 2, lett. s-bis), Dlgs 152/2006, introduce non banali semplificazioni per: cartucce toner, stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi.
Nel dettaglio si osserva che le semplificazioni amministrative sono applicate a condizione che tali cartucce toner, stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi:
� siano destinati al recupero e
� siano conferiti �direttamente� dagli utenti finali dei beni che originano rifiuti a impianti autorizzati alle operazioni R2, R3, R4, R5, R6 e R9, allegato C, Dlgs 152/2006, Parte quarta.
Le semplificazioni vanno distinte in ragione della categoria di appartenenza dell��utente�, poich� il privato cittadino, se trasporta i propri rifiuti, non � mai soggetto n� a formulario n� ad autorizzazioni.
Quindi, il nuovo Dm, per quanto riguarda il conferimento, � decisamente riferito a soggetti che si configurano come categorie professionali e che, come tali, in sede di trasporto sono (quasi) sempre soggetti all�obbligo del formulario.
Produttori e assenza di formulario
Il formulario � �validamente� sostituito dal documento di trasporto di cui al Dpr 472/1996 a condizione che la consegna sia fatta direttamente presso il luogo ove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.
Questo significa che, se l�utente (professionale) vuole trasportare in proprio la cartuccia senza formulario, tale cartuccia non potr� essere tenuta in giacenza presso l�utente medesimo tramite il deposito temporaneo ma dovr� essere trasportata �direttamente� con il documento di trasporto presso l�impianto ove si effettua il recupero (e non presso il negozio che raccoglie i toner esausti). Per giunta tra le operazioni di recupero non � prevista neanche la messa in riserva (R13); quindi, se si vuole fruire dell�esenzione dal formulario � assolutamente necessario andare presso gli impianti. Come dire: cogli l�attimo.
La relativa raccolta dovr� essere fatta in imballi di tipo �eco-box� non pallettizzati muniti di coperchio e sigillo e idonei a impedire la dispersione dei liquidi e delle polveri con dimensioni massime pari a 35 x 35 x 70 cm e con un peso complessivo (imballaggio + imballato) non superiore a 30 kg.
Nulla, per�, si dice in ordine alla esenzione dall�obbligo di iscrizione all�Albo nazionale gestori ambientali di cui all�articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006; pertanto, l�obbligo di iscrizione al cd. �Albo light� continua a sussistere per coloro i quali trasportano da soli i propri rifiuti (pericolosi con il limite di 30 kg/litri giorno e non pericolosi a prescindere dal limite quantitativo) presso gli impianti di recupero.
Parimenti nulla si dice in ordine all�esclusione dal registro e dal Mud che dovranno continuare a essere compilati e inviati (laddove il produttore rientri tra i soggetti obbligati a tali adempimenti).
Corrieri e vettori ordinari di consegna
� Cartucce non pericolose (Cer 080318): a costoro incombe l�obbligo dell�iscrizione all�Albo nazionale gestori ambientali secondo la procedura �light� (articolo 212, comma 8).
Infatti, l�articolo 1, comma 4, del nuovo Dm lo prevede nei confronti di chi trasporta i rifiuti di cui trattasi prodotti da terzi (es. corrieri e vettori ordinari di consegna; si pensi alle Poste) �per i quali il trasporto di rifiuti non costituisce l�attivit� principale dell�impresa�. Costoro, infatti, dovranno iscriversi all�Albo, usando la cd. procedura �light� ex articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006, in omaggio alla delibera Albo 3 marzo 2008, purch� non vengano superati i 30 kg. al giorno.
� Cartucce pericolose (Cer 080317): anche nel caso in cui tali soggetti (corrieri e vettori ordinari) trasportino le varie cartucce intese come rifiuti pericolosi (080317), saranno obbligati ad iscriversi all�Albo, usando la cd. procedura �light� ex articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006, in omaggio alla delibera Albo 3 marzo 2008, semprech� non venga superata la soglia di 30 kg. al giorno
Iscrizione all�Albo e quantit�
In caso di superamento della quantit� 30 kg. al giorno (sia per le cartucce non pericolose sia per quelle pericolose) il decreto tace, inducendo la (errata) conclusione che l�iscrizione all�Albo non debba essere eseguita. Il che non � esatto: infatti, in tal caso, i corrieri e i vettori ordinari di consegna dovranno iscriversi all�Albo secondo le consuete procedure di cui all�articolo 212.
L�errore viene indotto dal fatto che il Dm 22 ottobre 2008 in esame pone sempre l�accento sulla locuzione �per i quali il trasporto di rifiuti non costituisce l�attivit� principale dell�impresa�, quasi a voler motivare la carenza dell�obbligo autorizzatorio in capo a chi fa dell�altro e ogni tanto si trova a trasportare rifiuti prodotti da terzi.
In tal modo, il decreto dimentica che con la sentenza 9 giugno 2005 (C-270/03) la Corte di Giustizia Ue (condannando l�Italia) ha stabilito che �la previsione che il trasporto sia effettuato �a titolo professionale� significa che l�attivit� di trasporto di rifiuti, sebbene l�art. 12 non disponga che essa deve costituire l�attivit� esclusiva, e neppure principale, delle imprese di cui trattasi, deve rappresentare un�attivit� ordinaria e regolare di tali imprese.� (punto 28).
Non solo, la Corte prosegue stabilendo che �l�art. 12 della direttiva assoggetta a un obbligo d�iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell�ambito delle loro attivit�, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da loro stessi. Non risulta, peraltro, da alcuna disposizione della direttiva che tale obbligo ammetta deroghe fondate sulla natura o sulla quantit� dei rifiuti.� (punto 29).
� dunque evidente, che tali corrieri e vettori ordinari laddove trasportino le varie cartucce (intese come non pericolose o pericolose) in quantitativi superiori a 30 kg./giorno devono risultare iscritti all�Albo gestori secondo la procedura generale dell�Albo medesimo.
Il difetto di iscrizione integra gli estremi del reato di cui all�articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 (gestione non autorizzata di rifiuti).
Impossibile applicazione del regime agevolato
L�obbligo di iscrizione all�Albo secondo le procedure generali (e non quella �light�), per�, sar� la realt� (a meno che i vettori non incardinino un sistema di monitoraggio su scala nazionale e in tempo reale).
Infatti, in difetto di tale procedura di controllo:
� come pu� un corriere o vettore nazionale (o locale) dimostrare che in un giorno trasporta solo 30 kg. di cartucce (pericolose o non), con prese che vanno dalla Val d�Aosta alla Sicilia?
� il quantitativo consentito per l�accesso alla procedura �light� verrebbe ovviamente superato in pochi minuti su scala nazionale e in poche ore su scala locale.
Si pensi, ad esempio, a Poste italiane: potr� monitorare che in tutti i suoi uffici gli utenti non consegnino pi� di 30 kg. complessivi al giorno di cartucce pericolose? Ovviamente no.
Pertanto, per rispettare il decreto e voler accedere alla procedura �light� dell�Albo, � necessario che il vettore istituisca un sistema di monitoraggio che garantisca istantaneamente la cessazione dell�accettazione; diversamente, se vuole continuare a fungere da vettore di tali cartucce, � necessario che si iscriva in forma ordinaria all�Albo gestori.
Certo, resta da chiedersi come il vettore sappia che in un determinato pacco vi sia una cartuccia, poich� egli riceve tale pacco gi� imballato e, della dichiarazione circa il relativo contenuto, si assume la responsabilit� il dichiarante. Il dichiarante potrebbe dichiarare libri o i pi� generici e omnicomprensivi �documenti�, senza che il vettore sappia nulla.
Di altre amenit�
Un�agevolazione, dunque, pi� formale che reale. Ovviamente, il corriere e il vettore nazionale devono tenere il registro e inviare il Mud per i trasporti intrapresi, poich� niente legittima a una condotta contraria. Non solo, costoro sono obbligati anche al formulario poich�:
� se il mittente � un privato (che, come tale non � mai soggetto al formulario), l�esenzione di cui all�articolo 193, comma 4, non opera per il vettore o il corriere poich� costoro non sono il �soggetto che gestisce il servizio pubblico�;
� se il mittente � un soggetto professionale, la cartuccia � un rifiuto prodotto da terzi e l�esenzione dal formulario non � contemplata dal Dlgs 152/2006. Il fatto che il vettore o il corriere sono soggetti per i �quali il trasporto di rifiuti non costituisce l�attivit� principale dell�impresa� non � rilevante a seguito della condanna inflitta all�Italia ad opera della citata sentenza Corte di Giustizia Ue 9 giugno 2005 (C-270/03).
L�esclusione dal formulario per l�utente professionale produttore del rifiuto, opera solo se costoro consegnano direttamente ai centri di recupero la cartuccia, senza procedere al deposito temporaneo, come visto pi� sopra, ex articolo 1, comma 2, Dm 22 ottobre 2008 in esame.
Da ultimo, che dire di un Dm che confonde il Cer con l�Elenco europeo dei rifiuti e che dimentica una sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea proprio diretta contro l�Italia? Si chiama �acquis� comunitario ma, forse, � un termine troppo difficile.
Paola Ficco � giurista ambientale; docente universitario; Responsabile attivit� normativa Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
Url : http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=16643
Fonte: Greenreport
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