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      <title>News Borsa Rifiuti</title>
      <link>http://borsarifiuti.com/RSS/news.phpsc</link>
      <description>Sito BorsaRifiuti, News</description>
      <language>IT-it</language>
      <copyright>GARWER s.r.l. 2005</copyright>
	  <pubDate>mar, 21 feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <lastBuildDate>mar, 21 feb 2012 17:40:51 +0100</lastBuildDate>
            	  <item>
		 <title><![CDATA[EUROPA - REACH]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/B2D-C56-8B3</link>
         <description><![CDATA[Il Regolamento (UE) n. 125/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, recante modifica dell&#039;allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l&#039;autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (&laquo;REACH&raquo;), &egrave; pubblicato sulla GUUE L41 del 15.2.12.]]></description>
         		 		 <pubDate>mar, 21 feb 2012 17:40:51 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[EUROPA - SPEDIZIONE RIFIUTI]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/E47-B01-A70</link>
         <description><![CDATA[Sulla GUUE L 46 del 17.2.12 &egrave; pubblicato il Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell&#039;allegato III B]]></description>
         		 		 <pubDate>mar, 21 feb 2012 17:39:20 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[ITALIA - ISCRIZIONI ALBO]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/E65-18A-6C3</link>
         <description><![CDATA[Con la circolare prot. n. 95/ALBO/PERS del 24 gennaio 2012 l&#039;Albo nazionale Gestori Ambientali ha fornito importanti indicazioni circa l&#039;utilizzazione dei CER utilizzabili per le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5. Nel documento viene infatti precisato che, per l&#039;iscrizione nella Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati), possono essere utilizzati: a) oltre ai CER di cui al Cap. 20 (rifiuti urbani), anche i CER conferibili presso i Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (par. 4.2 dell&#039;All. 1 del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.); in tal caso &egrave; fatto onere alla Sezioni regionali di riportare nel provvedimenti di iscrizione variazione dell&#039;iscrizione la seguente indicazione: &quot;rifiuti urbani di cui al par. 4.2 dell&#039;allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009&quot;; b) il CER 18.01.03* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti evitando precauzioni particolari per evitare infezioni) per identificare le siringhe usate giacenti su aree pubbliche o private. Ai fini dell&#039;iscrizione nella Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) possono essere utilizzati i seguenti CER: a) 20.01.01 - carta e cartone; b) 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense; c) 20.01.25 - oli e grassi commestibili; d) 20.03.04 - fanghi delle fosse settiche; e) 20.03.06 - rifiuti della pulizia delle fogne. I medesimi CER possono essere utilizzati anche ai fini dell&#039;iscrizione in Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), purch&eacute; detta categoria ricomprenda anche la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in quantit&agrave; tali da non dover comportare variazione della classe d&#039;iscrizione. La circolare in commento abroga espressamente le precedenti circolari prot. n. 8388 del 22 dicembre 1999 e prot. n. 7665 del 15 dicembre 2000. (A.D.G.)]]></description>
         		 		 <pubDate>mar, 21 feb 2012 17:19:45 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[ITALIA - SEMPLIFICAZIONI E AMBIENTE]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/D23-A5C-9E4</link>
         <description><![CDATA[Il 10 febbraio &egrave; entrato in vigore il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 &quot;Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo&quot; (pubblicato in GU n. 33 del 9 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n. 27). Il decreto contiene numerose norme che riguardano il settore ambientale. Si segnalano prima di tutto le disposizioni che modificano direttamente le norme del D.L.vo n. 152/2006:
Art. 9 - che prevede l&#039;emanazione di un decreto ministeriale con il quale sar&agrave; adottato il nuovo modello di dichiarazione unica di conformit&agrave;, che andr&agrave; a sostituire i modelli attualmente previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e dall&#039;art. 284 del D.L.vo n. 152/2006;

Art. 23 - che autorizza il Governo ad emanare, entro il prossimo mese di agosto, un decreto volto a disciplinare l&#039;autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese; Art. 24 - che apporta modifiche ai seguenti articoli del TUA: 6, co. 17; 10, co. 1; 29-decies, cc. 1 e 3; 268, co. 1, lett. o) e p); 216-bis, co. 7; 228 e 281. La modifica pi&ugrave; importante riguarda sicuramente il co. 7 dell&#039;art. 216-bis che prevede la possibilit&agrave; per le autorit&agrave; competenti di autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all&#039;allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT. Di tutto rilievo appare anche la modifica di cui all&#039;art. 228, in tema di determinazione del contributo a carico di produttori e importatori di pneumatici. Art. 28 - che introduce a favore degli imprenditori agricoli due norme di favore in tema di i) deposito temporaneo, che potr&agrave; essere effettuato anche presso il sito che sia nella disponibilit&agrave; giuridica della cooperativa agricola di cui gli imprenditori stessi sono soci; ii) trasporto, in quanto non &egrave; considerata tale la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, qualora sia realizzata per il raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo. Non mancano inoltre norme del D.L. n. 5/2012 che, pur non modificando direttamente il TUA, interessano la normativa ambientale: &egrave; il caso, a titolo esemplificativo, dell&#039;art. 11, co. 8, il quale prevede che dal 2012 il certificato che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti sar&agrave; effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo; ovvero dell&#039;art. 12, co. 4, il quale prevede che il Governo adotter&agrave; con regolamento le attivit&agrave; sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attivit&agrave; (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attivit&agrave; (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere. (A.D.G.)]]></description>
         		 		 <pubDate>mar, 21 feb 2012 17:18:50 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[ITALIA - PNEUMATICI FUORI USO]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/8F2-048-093</link>
         <description><![CDATA[Sulla GU n. 26 del 1-2-2012 &egrave; pubblicato il DM 20 gennaio 2012: &quot;Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso&quot;.]]></description>
         		 		 <pubDate>mar, 21 feb 2012 16:53:20 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[ITALIA - SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/C7C-A21-89A</link>
         <description><![CDATA[Il prossimo 18 febbraio entrer&agrave; in vigore il DPR 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell&#039;articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), pubblicato sulla GU n. 28 del 3-2-2012.]]></description>
         		 		 <pubDate>mar, 21 feb 2012 16:51:09 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[CORSO RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI - ANGRI]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/891-D76-DA8</link>
         <description><![CDATA[La normativa vigente che regolamenta l&#039;attivit&agrave; delle imprese che esercitano l&#039;attivit&agrave; di trasporto e gestione dei rifiuti ha previsto che tutte le aziende autorizzate ad esercitare questa attivit&agrave; devono designare il proprio Responsabile Tecnico.
La qualifica di responsabile tecnico pu&ograve; essere ottenuta da coloro che sono in possesso di titolo di studio (diploma/laurea) sommato ad esperienza aziendale, o da coloro che hanno maturato esperienza aziendale sommata alla frequenza di un corso organizzato dalla Regione ovvero da un Ente riconosciuto dalla stessa.
La delibera del Comitato Nazionale dell&#039;Albo Gestori n. 3/98 del 16/7/1999 ha definito i criteri e le modalit&agrave; di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici, il provvedimento prevede la frequenza obbligatoria del corso.
L’ANGRi, l’ente che promuove i corsi, &egrave; formalmente autorizzata dalla Regione Lazio ( Determinazione D 2379 del 22 settembre 2003).
Il corso per RTA, modulo base (della durata complessiva di 40 ore, obbligatorio e propedeutico per accedere alle varie specializzazioni, come stabilito dalla vigente normativa) si tiene a Roma presso l’Istituto “A. Micheli”, via L. Albertoni 41 (vicino Villa Pamphili). Il corso si svolge con orario full time, dal luned&igrave; al venerd&igrave;, dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
Questi gli argomenti trattati:elementi di ecologia e sicurezza ambientale; la produzione dei rifiuti; tecniche di smaltimento; quadro generale della normativa nazionale sull’ambiente; La figura del responsabile tecnico ambientale: Legislazione di riferimento, Compiti e responsabilit&agrave; della Figura del Responsabile Tecnico, Individuazione ed analisi della legislazione vigente, Esame della giurisprudenza consolidata, Compiti ed adempimenti dell’albo nazionale, Quadro delle responsabilit&agrave; e delle competenze, - Delega delle funzioni, Responsabilit&agrave; nel diritto ambientale, Dichiarazione ambientale, Legislazione dei rifiuti, Sistema di controllo della Tracciabilit&agrave; dei Rifiuti – SISTRI, 
Certificazioni ambientali (ISO, EMAS, ECOLABEL.), regolamento EMAS e la norma UNI EN ISO  14001. Nomi di spicco nel panorama ambientale nazionale tra i docenti di cui si avvale l&#039;ANGRI per i suoi corsi RT: Dott Eugenio ONORI, presidente nazionale Albo gestori ambientali; Dott. Luciano Gianpietro, segretario sez. regionale Albo gestori ambientali; ing Nicola G. Grillo, consulente ambientale nonch&eacute; autore di diverse pubblicazioni; avv Giuseppe Blefari, esperto in diritto ambientale; dott Stefano Bernardi, consulente ambientale, autore anch’esso di pubblicazioni in materia ambientale; dott Giorgio Tamburini, funzionario Regione Lazio.
Per informazioni: e-mail a info@garwer.com]]></description>
         		 		 <pubDate>mar, 21 feb 2012 11:55:14 +0100</pubDate>      		  </item>
	  	  <item>
		 <title><![CDATA[PROGETTO ARIEL: PRESENTATI I RISULTATI]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/402-907-8B9</link>
         <description><![CDATA[Il progetto Ariel, confinanziato dall&#039;Unione Europea, avviato il 13 dicembre 2010, ha testato per un anno nuove tecnologie per ottimizzare la gestione dei rifiuti e ridurre la quantit&agrave; di quelli smaltiti in discarica. In particolare, il progetto ha misurato la capacit&agrave; di recuperare materiali plastici contenuti nei rifiuti indifferenziati.]]></description>
         		 		 <pubDate>lun, 20 feb 2012 17:36:33 +0100</pubDate>      		  </item>
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		 <title><![CDATA[Accordo Comieco-Federambiente per riciclare carta e cartone]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/799-41E-1E5</link>
         <description><![CDATA[Punta allo sviluppo di ulteriori opportunit&agrave; per favorire l’attivit&agrave; di recupero e riciclo di carta e cartone, nel pieno rispetto delle procedure competitive e in coerenza con le prospettive di sviluppo industriale del settore, l’intesa siglata da Comieco e Federambiente. Il Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica e la Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale hanno firmato un accordo che permette a Comieco di mettere all’asta, per l’avvio a riciclo, materiale cellulosico lavorato in conformit&agrave; alle specifiche tecniche, favorendo il confronto competitivo tra i potenziali aggiudicatari. In particolare l’intesa, a valle del servizio di raccolta differenziata disciplinato dall’accordo Anci-Conai, definisce i servizi e indica i corrispettivi di riferimento che Comieco riconoscer&agrave; ai cosiddetti “convenzionati piattaforma” per la lavorazione e la trasformazione di carta e cartone provenienti da raccolta differenziata, in conformit&agrave; agli standard tecnici e normativi. L’intesa si basa sull’evidenza che un numero considerevole delle imprese aderenti a Federambiente &egrave; strutturato per provvedere direttamente o tramite terzi allo svolgimento delle lavorazioni necessarie a rendere la raccolta di carta e cartone conforme alle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente per le materie prime secondarie per l’industria cartaria.]]></description>
         		 		 <pubDate>lun, 20 feb 2012 16:50:28 +0100</pubDate>      		  </item>
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		 <title><![CDATA[Revisione europea alla direttiva sui rifiuti tecnologici]]></title>
         <link>http://borsarifiuti.com/detailNews.phpsc?doc=/GARWER/DOCS/newsIT/530-C0D-6B7</link>
         <description><![CDATA[Dopo mesi di battaglie, i partner europei hanno detto s&igrave; alla revisione della direttiva Weee sui rifiuti tecnologici. La legislazione obbliga i paesi Ue a una raccolta volta al riciclo dell’85% dei rifiuti elettrici ed elettronici entro il 2019, oppure alla raccolta del 65% dei beni elettrici ed elettronici venduti.
A oggi solo un terzo dei rifiuti hi-tech nell’Unione europea &egrave; raccolto in modo separato dagli altri e opportunamente trattato. L’attuale obiettivo vincolante di raccolta &egrave; di 4 chilogrammi di Raee per abitante, pari a circa 2 milioni di tonnellate l’anno su 10 milioni di tonnellate di tecno-rifiuti prodotti ogni anno nell’Unione europea. Entro il 2020 si stima che il volume salir&agrave; a 12 milioni di tonnellate per cui l’obiettivo di raccolta pro capite dovrebbe passare a 20 chilogrammi. La legislazione richiede ai rivenditori principali di predisporre punti di raccolta per cellulari e altri piccoli apparecchi per incoraggiare i consumatori al riciclo. I 27 paesi avranno tempo fino a met&agrave; 2013 per recepire la nuova direttiva nella legislazione nazionale, mentre i nuovi membri avranno due anni in pi&ugrave; per raggiungere i nuovi target. Ma non &egrave; tutto. Raddoppiare la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, assicurare la loro tracciabilit&agrave; attraverso strumenti tecnologicamente innovativi e favorire il recupero di importanti materie prime seconde sono gli obiettivi del progetto europeo “Identis Weee” (Identification determination traceability integrated system for Weee) al via in questi giorni. Capofila del progetto &egrave; la bolognese Hera, una delle maggiori multiutility italiane. Partner sono il consorzio Ecolight per l’Italia, la Fundaci&oacute;n Ecolum per la Spagna e Asociatia Environ (Romania), tutti sistemi collettivi che si occupano della gestione dei rifiuti elettronici.
Il progetto, co-finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma “Life+”, prevede un investimento di 3,5 milioni di euro ed &egrave; patrocinato, tra gli altri, da Anci, Federambiente e regione Emilia Romagna.]]></description>
         		 		 <pubDate>lun, 20 feb 2012 16:48:42 +0100</pubDate>      		  </item>
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